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Visualizzazione post con etichetta Scadenze fiscali. Mostra tutti i post
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Scadenza e novità 730/2009, Unico 2009 PF – redditi 2008

Come ogni anno, si avvicina il momento in cui saldare i conti con il fisco da parte delle persone fisiche.
I termini previsti per la presentazione del modello 730 scade il 31 maggio, se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato, o il 30 aprile se il modello è presentato al datore di lavoro. Per il modello Unico invece le principali scadenze riguardano il versamento delle imposte che è previsto per il 16 giugno oppure il 16 luglio con una piccola maggiorazione.

Rimborso Iva trimestrale

Ai nastri di partenza il nuovo modello Iva TR da utilizzare per il rimborso Iva trimestrale.
Il nuovo modello, che dovrà essere utilizzato già a partire dalle richieste relative al primo trimestre 2009 da presentare entro la fine di Aprile, non presenta sostanziali modifiche rispetto al precedente.
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La richiesta di rimborso o di compensazione, che può essere effettuata solo per importi superiori a E. 2.582,28, deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente dall'azienda o tramite un intermediario.

Tassa vidimazione libri sociali

Entro il prossimo 16.3 le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
L'importo dovuto in misura proporzionale all'ammontare del capitale sociale esistente all'1.1.2009 è pari a:
- € 309,87 se il capitale o il fondo di dotazione non supera € 516.456,90;
- € 516,46 se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.
SOGGETTI OBBLIGATI AL VERSAMENTO:
Il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali va effettuato dalle società di capitali (spa, srl e sapa).
Tra i soggetti obbligati rientrano anche:
  • le società in liquidazione ordinaria;
  • le società sottoposte a procedure concorsuali (con esclusione delle società fallite).
Sono invece esonerati dal pagamento della tassa in esame:
  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;
  • le società di capitali dichiarate fallite.
La tassa:
  • è deducibile ai fini IRES e IRAP;
  • è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l'anno.
L'importo da versare si differenzia in base all'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante allo 01/01 dell'anno per il quale si effettua il versamento e quindi, con riferimento al versamento da effettuare entro il 16/03/09 al capitale sociale/fondo di dotazione al 01/01/09 .
Eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione intervenute successivamente all'1/1, non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2010).
Il versamento della tassa si effettua con modello F24 e può essere compensato con eventuali crediti disponibili.